Allegato “A” al n.7112 di raccolta
STATUTO
TITOLO I
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “FIOF – FONDO INTERNAZIONALE per la Fotografia, Video e Comunicazione”.
La sua struttura è fondata sulla democraticità. E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.
Articolo 2 – Sede
L’Ente ha sede legale in Roma, alla via delle Fornaci n. 49.
L’Ente può istituire ulteriori sedi o uffici in Italia e all’estero.
Articolo 3 – Scopo
L’Ente ha lo scopo di promuovere la fotografia e il video come linguaggio e mezzo universale di comunicazione ed opera per la sua diffusione come contributo all’integrazione ed al reciproco riconoscimento delle diverse culture nei vari paesi del mondo.
Attraverso la realizzazione mirata di iniziative a carattere formativo, culturale ed associativo, l’Ente promuove la crescita professionale ed economica della categoria dei fotografi professionisti e dei videomaker.
Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Ente potrà svolgere azioni di ricerca, studio, formazione, informazione, documentazione e consulenza in genere a favore dei soci nei modi e termini che gli organi dell’Ente stabiliranno con appositi regolamenti, nonché mediante la messa a loro disposizione di servizi logistici e strumentali.
Nell’ambito del perseguimento degli scopi statutari, l’Ente cercherà la collaborazione di altre Associazioni, pubbliche o private, che operino sia negli Stati membri dell’Unione Europea sia in Stati extraeuropei.
L’Ente potrà compiere qualsiasi operazione di carattere patrimoniale o finanziario (compresi acquisti e ristrutturazioni di immobili, richiesta finanziamenti, prestazione di garanzie reali o personali) necessari per il conseguimento degli scopi sociali.
Articolo 4 – Soci
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche e altri soggetti che condividono le finalità generali dell’associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.
Tutti i soci hanno medesimi diritti ed obblighi rispetto all’associazione.
I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell’associazione.
L’adesione quale socio ordinario è annuale e si intende rinnovata di anno in anno, salvo espressa disdetta, comunicata ai sensi del successivo articolo 9.
L’associazione potrà costituire un comitato scientifico.
Si dà atto che soci fondatori dell’Associazione sono i signori: Auriti Raffaele, Bandiera Flavio, Bertolucci Giuseppe Simone, Brufola Claudio, Bossi Dario, Caberlotto Gaetano, Carnio Fabio, Cerzosimo Armando, Deciantis Rocco, Delsesto Luigi, Ferrari Giuliano, Giudicianni Enrico, Grande Vincenzo, Morelli Jessica, Nannini Andrea, Papini Licia, Perna Antonio, Pomanti Diego, Pugliese Adriano, Sassi Laura, Stefanelli Umberto, Varriale Enzo, Villa Elio.
Articolo 5 – Procedura per l’ammissione a socio
Coloro i quali intendano divenire soci devono presentare per iscritto domanda al consiglio direttivo che delibera insindacabilmente in merito all’ammissione sulla base di una valutazione discrezionale delle finalità statutarie e dei requisiti professionali e morali del richiedente.
Le diliberazioni adottate circa l’ammissione vengono comunicate al richiedente. La presentazione della domanda di ammissione, che deve essere firmata dal singolo richiedente ovvero dal legale rappresentante dell’ente richiedente, previa regolare delibera dell’organo competente, comporta ‘accettazione integrale ed incondizionata, da parte del richiedente, del presente Statuto. L’ammissione diviene operante solo a seguito del pagamento dell’ammontare della quota sociale per l’esercizio finanziario in corso.
Articolo 6 – Quote sociali
Il consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote che i soci debbono versare.
Articolo 7 – Doveri dei soci
Gli Associati sono tenuti:
a) A diffondere la conoscenza dell’Associazione;
b) A collaborare per il conseguimento degli scopi sociali;
c) A dare esecuzione alle delibere assunte validamente dagli organi sociali;
d) A versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa stabilita per l’esercizio finanziario in corso;
e) A fornire ed aggiornare i propri dati di recapito, quali indirizzo postale, numero di telefono e fax ed indirizzo di posta elettronica.
Articolo 8 – Diritto dei soci
Gli Associati, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:
a) Intervenire all’Assemblea, in conformità alle norme di cui all’articolo 13 e seguenti;
b) Nominare gli organi sociali;
c) Partecipare alle iniziative e manifestazioni, corsi di formazione e qualificazione professionale promosse dall’Associazione, ottenere le pubblicazioni edite a cura della stessa, nonché i servizi di assistenza e consulenza per la partecipazione a mostre, progetti o iniziative da chiunque promosse alle condizioni fissate dal consiglio direttivo.
Articolo 9 – Recesso dei soci
La qualifica di Socio non è trasferibile.
Il recesso è comunicato dal socio che intende sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.
La dichiarazione di recesso è produttiva di effetti a partire dal termine dell’anno sociale in cui viene comunicata, fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote associative maturate.
In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi eredi non sarà attribuito alcunché a tale titolo non sussistendo alcun diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell’Associazione.
L’adesione all’associazione è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione di recesso notificata per iscritto, con obbligo di versare la quota associativa per l’anno in corso.
Articolo 10 – Decadenza dei soci
Deliberando a norma del successivo articolo 16, il consiglio direttivo può dichiarare la decadenza dei soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali, fermo restando l’obbligo di pagamento di quanto dovuto fino alla dichiarazione di decadenza. Salvo in ogni caso l’obbligo di versare la quota associativa relativa all’esercizio in corso al momendo della dichiarazione di decadenza.
Il provvedimento di decadenza viene comunicato per iscritto ai soci interessati mediante lettera raccomandata o e-mail.
Articolo 11 – Espulsione dei soci
A carico del socio che abbia gravemente violato gli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero abbia disatteso le delibere degli organi statutari validamente assunte, ovvero svolga attività in contrasto con le finalità ed i compiti dell’Associazione, può essere deliberato il provvedimento di espulsione.
Le motivazioni che danno luogo alla proposta di espulsione devono essere contestate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente al socio trasgressore su conforme delibera del consiglio direttivo.
Entro trenta giorni dalla ricezione delle contestazioni, il socio può presentare ricorso scritto al consiglio direttivo, esponendo le proprie giustificazioni. Nei successivi trenta giorni, il coniglio direttivo, esaminati gli scritti ovvero convocate le parti in contradditorio, delibera definitivamente sulla espulsione.
La delibera di espulsione deve essere motivata ed ha effetto dalla data di comunicazione all’interessato della delibera da parte del Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti ai sensi del successivo articolo 20.
TITOLO III – Organi dell’Associazione
Articolo 12 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) Il Presidente;
b) L’Assemblea dei soci;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Le Delegazioni Territoriali
e) Il Consiglio dei revisori dei conti;
f) Il Collegio dei garanti.
Articolo 13 – Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell’assemblea, senza limitazione alcuna.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo ovvero un terzo dei soci. In difetto di pronta convocazione, provvede il collegio dei revisori dei conti.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere comunicate per iscritto, anche mediante telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, facendo fede la data di trasmissione della convocazione.
Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicato:
a) Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione;
b) L’ordine del giorno.
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente anziano.
Il socio non ha diritto di farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea dei soci.
Delle adunanze si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, che può essere scelto anche tra i non Soci.
Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione – da tenersi almeno un giorno dopo la prima – qualunque sia il numero dei soci interventi.
L’Assemblea ordinaria dei soci delibera validamente a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione – da tenersi almeno un giorno dopo la prima – quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Articolo 14 – Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea ordinaria dei soci:
a) La nomina degli altri organi associativi;
b) Approvare entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
c) Determinare l’eventuale indennità di carica per i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori, anche nella forma di gettoni di presenza;
d) Definire gli indirizzi generali dell’Associazione;
e) Deliberare azioni di responsabilità contro amministratori e liquidatori;
f) ogni altra questione che le viene sottoposta dal consiglio direttivo.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) deliberare le modifiche al presente statuto;
b) deliberare lo scioglimento dell’Ente e nominare i liquidatori, dando indicazione per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo, che comunque non può mai essere restituito ai soci, ma deve essere devoluto ad enti con finalità sociali.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo amministrativo ed operativo dell’associazione ed è composta da un numero variabile di membri da nove a ventisette. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per una volta.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando un nuovo membro. I subentranti nel triennio decadono al termine del triennio stesso.
Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il direttore ove nominato, con funzioni di segretario.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Spetta al Consiglio:
a) la nomina di un numero di vicepresidenti da due a cinque;
b) la nomina dei consiglieri delegati, determinandone le deleghe operative conferite;
c) la nomina dell’eventuale direttore, stabilendone il compenso;
d) amministrare l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, se non per quanto attiene ai compiti dell’assemblea , anche per quanto attiene ad acquisti di beni mobili ed immobili, richiesta di finanziamenti, rilascio di garanzie fideiussorie e quant’altro attenga alla gestione dell’Associazione;
e) predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all’Assemblea almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza;
f) determinare le quote associative annuali;
g) decidere sulle domande di ammissione dei soci;
h) predisporre l’ordine del giorno per le Assemblee e deliberare le relative convocazioni;
i) emanare il regolamento per la prestazione dei servizi ai soci e gli altri regolamenti interni determinando anche gli eventuali rimborsi spese;
j) determinare la pianta organica del personale dipendente e dei collaboratori dell’Associazione, stabilendone i relativi compensi;
k) assumere o licenziare i dipendenti, sentito il parere non vincolante del direttore, ove nominato;
il Consiglio può disporre la creazione di gruppi di lavoro e commissioni per l’organizzazione e la preparazione delle attività previste dal presente Statuto e comunque ad esse connesse.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, anche per predisporre il bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori.
Il Consiglio è convocato per iscritto, anche a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data in cui si deve tenere la riunione. Nella convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno e l’ora della convocazione.
In caso di necessità, i componenti del Consiglio possono partecipare alla riunione anche tramite video o audio conferenza.
Il Consiglio è validamente costitito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario del Consiglio.
Articolo 17 – Presidente
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio stesso, presiede l’Assemblea. Nomina avvocati, procuratori ed arbitri. Il Presidente vigila sul regolare andamento dell’Associazione e riferisce prontamente agli organi competenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano.
Articolo 18 – Delegazioni Territoriali
Le Delegazioni Territoriali sono costituite nei Comuni, Province e Regioni e sono dirette dal Commissario nominato dal Consiglio Direttivo.
Le Delegazioni Territoriali possono cooptare altri, associati e non, per specifici incarichi.
La Delegazione Territoriale rappresenta l’Associazione nel territorio di competenza.
Articolo 19 – Collegio dei Revisori
L’Assemblea nomina un collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’albo dei revisori contabili. L’Assemblea nomina il presidente tra i membri iscritti all’albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori ha i compiti e le funzioni del collegio sindacale, anche per quanto riguarda le funzioni di verifica e controllo contabile, come indicate nel codice civile per le società per azioni. Riferisce dell’andamento contabile ed amministrativo dell’Associazione, con apposita relazione scritta depositata in occasione dell’Assemblea annuale che approva il bilancio.
Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto apposito verbale.
Articolo 20 – Collegio dei garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni all’Associazione che comunque non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale con l’Associazione.
Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea all’unanimità, rimane in carica per quattro anni. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra l’Associazione ed i soci in ordine alla interpretazione delle norme del presente statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 (novanta) giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 (centottanta) giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contradditorio. Il compenso per i membri del collegio è stabilito dall’Assemblea al momento della loro nomina.
TITOLO IV – Il Patrimonio
Articolo 21 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal contributo straordinario di euro 1.000,00 (mille) versato da tutti i soci fondatori al momento della costituzione dell’Associaziione;
b) da contributi, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
c) da avanzi di gestione degli esercizi, se a ciò destinati dall’Assemblea che approva il bilancio;
d) da beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in donazione dall’Associazione.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, neppure in caso di scioglimento, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 14, secondo comma, lettera b) e nell’articolo 23.
Articolo 22 – Risorse finanziarie
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative versate annualmente dai soci;
b) dai frutti del patrimonio;
c) dal rimborso delle prestazioni di servizi ai soci, in conformità al relativo regolamento;
d) da sovvenzioni vincolate all’esecuzione di specifici programmi;
e) dai ricavi di servizi eventualmente prestati a terzi, in conformità alle finalità previste dal presente statuto;
f) da donazioni;
g) da contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
h) contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
j) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall’Associazione.
Articolo 23 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V – Scioglimento e varie
Articolo 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua dopo aver pagato le passività.
Il Patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti pubblici o privati con finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
Articolo 25 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme stabilite dal codice civile.
Firmato: Ruggiero Dibenedetto – Francesca Paola Napoletano Notaio
Vi è l’impronta del sigillo.